La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie, comprese le spese sostenute per la protezione e la sicurezza. Rientrano quindi nella legge anche tutte le spese relative all’installazione di un impianto d’allarme antintrusione e di videosorveglianza. Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sono detraibili nella misura del 50%. Il bonus sicurezza è valido per tutto il 2021 ed è stato prorogato anche per l’anno prossimo, fino al 31 dicembre 2022. Il bonus opera sotto forma di detrazione IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni (Casa Sicura) e delle parti comuni negli edifici residenziali (Condominio Sicuro). La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
In base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con le detrazioni fiscali 2019 sono agevolabili le spese:
- Sulle singole unità abitative: allarme e sistema antifurto;
- Sulle parti condominiali: allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi).
Tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF. In particolare, l’agevolazione spetta ai proprietari, ai titolari di un diritto reale di godimento e agli inquilini di un immobile.
- Spese per la progettazione e per le altre prestazioni professionali connesse;
- Spese per l’acquisto dei materiali;
- Compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).
- Effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale nella modalità “parlante” indicando
- Causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga, codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
- Indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile.
- Conservare ed esibire tutti i documenti relativi ai lavori.
Per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal bonus ristrutturazione e l'applicazione dell'iva al 10% e al 4% occorre presentare una documentazione precisa e articolata. Innanzitutto occorre l’autocertificazione che attesta l'applicabilità dell'agevolazione. Per ogni tipo di intervento, quindi, va allegata e presentata la dichiarazione Iva agevolata con i relativi documenti.
Per l' iva agevolata al 4%, prevista nel caso di lavori di ristrutturazione della prima casa occorrono i seguenti documenti:
- L' eventuale copia della concessione edilizia
- La copia del documento e del codice fiscale
- L 'autocertificazione dell'Iva agevolata al 4%
Nel caso l'Iva agevolata al 4% sia applicata alla ristrutturazione di un fabbricato rurale abitabile, i documenti sono esattamente gli stessi.